Normative e sicurezza
Cosa è cambiato dal 21 ottobre 2025
Decreto ministeriale 17 settembre 2024 n. 133, Allegato V — attuativo del Codice della nautica da diportoIl decreto è entrato in vigore in due tempi: le regole valgono dal 21 ottobre 2024, ma per un anno le sanzioni sono rimaste sospese. Quel periodo transitorio è finito il 21 ottobre 2025. Da allora chi non ha adeguato le dotazioni è sanzionabile a un controllo.
Cosa è stato aggiunto, per quale fascia di navigazione e per quali unità.
Una luce che si accende da sola a contatto con l'acqua, applicata al giubbotto di salvataggio. Serve a rendere visibile un uomo in mare al buio — che è esattamente la condizione in cui il recupero fallisce più spesso. Richiesta la certificazione SOLAS/MED.
Strumento per misurare la profondità del fondale, con portata minima di 20 metri. Può essere elettronico o manuale: un ecoscandaglio soddisfa il requisito, ma lo soddisfa anche uno scandaglio a sagola.
La tavola dei segnali previsti dal COLREG, il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare. Deve essere a bordo e consultabile.
Una imbragatura oltre le 6 miglia, due oltre le 12. Deve essere marcata CE, preferibilmente conforme alla norma ISO 12401, e va usata con la relativa cima ombelicale.
Il decreto rende vincolanti le istruzioni del fabbricante su manutenzione, sostituzione e revisione dei dispositivi di sicurezza. Fino a ieri una data di scadenza sul giubbotto o sulla zattera era un'indicazione tecnica; adesso è un obbligo che un controllo può contestare. È il punto più discusso della riforma, ed è quello che cambia di più la gestione della barca: non basta avere la dotazione, deve essere anche in corso di validità secondo quanto dice chi l'ha prodotta.
Il decreto accetta alcune sostituzioni, che in molti casi convengono:
Con la dichiarazione di conformità scaricabile prima dell'acquisto.
Questa pagina è una sintesi divulgativa, non un testo normativo. Le dotazioni obbligatorie dipendono anche dal tipo e dalla stazza dell'unità, e le fonti disponibili non concordano su ogni dettaglio di collocazione per fascia. Il testo che fa fede è il decreto con il suo Allegato V, insieme alle ordinanze della Capitaneria competente. Verifica sempre presso la Capitaneria o presso il tuo assicuratore prima di considerare la barca in regola.
La normativa cambia, e questa pagina può non essere aggiornata all'ultimo provvedimento. Controlla sempre eventuali aggiornamenti successivi presso la Capitaneria di porto competente o sul sito della Guardia Costiera prima di prendere una decisione.
Aggiornata a settembre 2026Riferimento: Decreto ministeriale 17 settembre 2024 n. 133, Allegato V — attuativo del Codice della nautica da diporto